ISTITUTO COMPRENSIVO BITTI
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
| Risorse Umane | Il contesto sociale | Organigramma | ||
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Patto educativo di corresponsabilità
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Monitoraggio e valutazione P.O.F.
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Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n° 5 del 30 agosto 2005.
Le visite guidate (di un giorno o limitate all'orario delle lezioni) e i viaggi di istruzione (di più giorni) devono essere previsti dal Consiglio di classe nel contesto della programmazione didattica, culturale ed educativa propria di ogni Istituto e di ogni classe.
Si distinguono:
1) viaggi di integrazione culturale: hanno finalità essenzialmente cognitive di aspetti paesaggistici, monumentali, culturali o folkloristici, ovvero di partecipazione a manifestazioni o concorsi;
2) Visite e viaggi connessi ad attività sportive: finalizzati allo svolgimento di specialità sportive tipiche e di attività genericamente intese come sport alternativi (escursioni, campeggi, ecc.)
3) Visite guidate: effettuate nell’arco di una sola giornata presso musei, monumenti, siti archeologici, località di interesse storico-artistico, parchi naturali, ecc.
I viaggi di istruzione e le visite guidate sono attività didattiche a tutti gli effetti e rientrano a pieno titolo nei programmi curricolari e di insegnamento.
Pertanto,
- per la legittimità della spesa, gravano prevalentemente sul bilancio scolastico; vanno contemperati gli inderogabili obiettivi formativi con la importante esigenza di contenere la spesa;
- va limitata l’entità della quota a carico delle famiglie, in modo che il viaggio sia accessibile alla totalità degli studenti;
- si richiede la partecipazione generale della classe (le assenze vanno valutate caso per caso);
- non possono essere effettuati viaggi nell’ultimo mese di scuola, salvo per le attività sportive e quelle collegate con l’educazione ambientale;
- non possono essere effettuati viaggi in concomitanza con scrutini, elezioni, o in periodi di alta stagione turistica;
- possono partecipare alle uscite solo i genitori dei bambini e delle bambine della scuola dell’infanzia, degli alunni diversamente-abili ed i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione, con oneri finanziari a loro esclusivo carico;
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deve essere valutata la convenienza economica dell’attività attraverso un’attenta analisi dei costi e delle risorse, fatta salva la garanzia di sicurezza e di igiene, al fine di evitare in linea generale costi aggiuntivi;- qualsiasi condizione di favore disposta dall'agenzia (per esempio la gratuità) deve comportare una riduzione della quota personale di partecipazione in prima istanza di un alunno in particolare (se segnalato dal Consiglio di Classe come meritevole di supporto economico), o, in assenza di tali casi, degli alunni tutti, comprensiva anche delle spese di viaggio, vitto e alloggio degli insegnanti accompagnatori. Resta a carico della Scuola l'indennità di trasferta prevista dal CCNL;
- è previsto un docente accompagnatore ogni quindici alunni, dell’eventuale docente di sostegno, del dirigente scolastico;
- per le uscite di carattere meramente ricreativo o di socializzazione l’onere delle spese è a carico delle famiglie;
- in caso di rinuncia a partecipare, le somme di denaro già versate sono rimborsate solo se la comunicazione di rinuncia viene effettuata per iscritto sette giorni prima della partenza;
- è compito del docente responsabile del progetto presentare la necessaria documentazione relativa alla visita guidata o al viaggio di istruzione, comprensiva degli obiettivi didattici, del programma di viaggio, di un piano di fattibilità economica, dell’approvazione dei genitori e di quella del C.d.C. riportata sul verbale delle riunioni, al fine di consentire al Dirigente scolastico l’esame della documentazione e al Consiglio di Istituto l’approvazione del viaggio in questione;
- il Dirigente scolastico, nell'ambito delle indicazioni del consiglio di classe, individua i docenti accompagnatori, tenendo conto della loro effettiva disponibilità e poi procede alla designazione;
- l'incarico comporta l'obbligo di una attenta e assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 e 2048 del Codice civile per danni provocati dagli allievi affidati alla sua vigilanza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Tale vigilanza qualificata deve essere esercitata non solo a tutela della incolumità degli alunni ma anche a tutela del patrimonio artistico del luogo visitato.